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Mancato recupero disavanzo ordinario e scioglimento organi rappresentativi

lentepubblica.it • 29 Gennaio 2024

fondo-garanzia-debiti-commerciali-calcolo-contabilizzazioneL’inosservanza del periodo triennale per il recupero del disavanzo ordinario potrebbe mettere a repentaglio la stabilità e portare allo scioglimento degli organi rappresentativi : lo sostiene la deliberazione n. 205/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna.


La Sezione sottolinea che la violazione del canone di tempestività nel riassorbimento entro il termine triennale mina il principio di rappresentanza democratica.

Questo principio, sostiene la Sezione, non può essere limitato al semplice pareggio formale tra spese ed entrate, ma deve estendersi a una gestione equilibrata e preventiva delle transazioni finanziarie.

Mancato recupero disavanzo ordinario e scioglimento organi rappresentativi

In primo luogo si individua una connessione specifica nel dettato dell’art. 188 del TUEL, che impone di coprire eventuali ulteriori disavanzi entro la scadenza del piano di rientro in corso.

In secondo luogo, la mancata cura dell’equilibrio di bilancio, insieme all’omessa gestione delle variazioni di bilancio nell’esercizio considerato, minacciano non solo gli equilibri finanziari, ma anche la rappresentanza democratica degli organi. La Sezione avverte che tale mancanza di attenzione può portare allo scioglimento degli organi rappresentativi, richiamando l’articolo 193, comma 4, al 141 TUEL.

La protezione dell’equilibrio tendenziale richiede la costante variazione degli stanziamenti, una pratica che il Comune al centro della controversia sembra non aver seguito adeguatamente. La mancata approvazione dei bilanci, insieme all’incuria dell’equilibrio strutturale, interrompono il legame fiduciario e la rappresentanza democratica degli eletti.

La violazione dell’equilibrio non è solo una questione di forma, ma attiva un sistema di responsabilità giuridiche e politiche, rendendo effettivo il principio della legittimazione democratica delle istituzioni. La Sezione sottolinea che la mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con conseguente applicazione della procedura prevista dall’art. 141 del TUEL.

La combinazione di questi precetti, secondo la Sezione, trova un compendio specifico nell’art. 193, comma 4 del TUEL. Questo aspetto dovrebbe essere comunicato al Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Qui il testo della deliberazione.

L’infografica del Dott. Enzo Cuzzola

Qui di seguito trovate l’infografica che riassume in “pillole” la sentenza appena analizzata, a cura del Dott. Enzo Cuzzola, esperto in fiscalità degli enti pubblici, consulente e revisore di enti locali.

Fonte: articolo della redazione, infografica a cura del dott. Enzo Cuzzola
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